Dolo. Il Coordinamento per l’ospedale ha inviato osservazioni ed emendamenti in regione sull’Azienda Zero.

Il Coordinamento Riviera del Brenta per l’Ospedale di Dolo ha inviato alla Vì Commissione ed ai capo gruppo del consiglio regionali la seguente serie di osservazioni e di emendamenti inerenti il P.D.L. 23 riguardante l’Azienda Zero.
” Esprimiamo seri dubbi sulla validità politica ed economico – finanziaria della scelta di una sovrastruttura centralizzata esterna alla Regione ma strumentale alla Giunta, come già abbiamo avuto modo di ribadire con il documento inviato all’attenzione dei Sindaci e della V^ Commissione Consigliare nel gennaio scorso. Nel ritenere comunque necessario ed opportuno, proporre e chiedere un miglioramento del testo di legge attraverso alcune proposte emendative, proponiamo di seguito alcuni osservazioni con i relativi emendamenti al PDL 23 in fase di approvazione definitiva. Nel documento del 27 gennaio 2016, avevamo già documento la nostra posizione rispetto a tale legge, proprio nella fase di presentazione ed inizio della discussione. Non si differenziava molto dal documento approvato dai Comuni, tranne nella richiesta, di alcuni di questi, per il mantenimento dell’attuale USLL 13, giustificata unicamente dal bilancio in attivo della nostra ULSS assorbito in quello negativo della prospettata nuova “ULSS 3 Serenissima”.
Questo è sicuramente “un problema serio”, importante e rilevante, ma (secondo noi) non è “il problema principale”. Ci è apparso, ancora una volta, un tentativo da parte di alcuni Comuni di girare attorno al “vero problema” ed alle scelte che venivano comunque avanzate dalla Regione, alcune di queste molto discutibili ed invece non affrontate. E’ naufragato il tentativo (ingiustificabile) di mantenere reparti che vanno invece concentrati negli ospedali Hub, come prevede il PRSS, tentando di salvaguardare i “privilegi di alcune lobby” costruiti in questi ultimi anni attorno ad un sentimento campanilista. Non sempre queste scelte hanno risposto in egual misura agli effettivi bisogni di servizi nel territorio, sperequando invece l’offerta all’interno della stessa ULSS e nei presidi Ospedalieri, provocando inoltre un dispendio di energie e di risorse.
La nostra ULSS 13 non ci sarà più dal 1 gennaio 2017. Vorremmo quindi tentare di migliorare il PDL 23 in fase di approvazione definitiva, proponendo alcuni emendamenti che potrebbero migliorare, consolidandoli, i servizi già erogati nelle varie ULSS, interpretando lo spirito e le finalità della L.R. 11 del 13 aprile 1994. E’ possibile mantenere, anche nella nostra realtà territoriale, quanto faticosamente è stato costruito nel tempo, grazie proprio alla partecipazione attiva degli enti locali, pur dovendo scontare gli effetti negativi di quel campanilismo che negli anni ha prevalso, soprattutto nell’accorpamento delle ULSS con i trasferimenti da un presidio all’altro dei reparti nel tentativo di eliminare dei doppioni e razionalizzando i servizi. Purtroppo, questo ha orientato e portato a delle scelte che ora non è più possibile giustificare, vanno invece evidenziate ed utilizzate le potenziali risorse, anche patrimoniali, esistenti nel territorio, in una corretta pianificazione dei servizi in area vasta.
Vorremmo anche sottolineare il ruolo che dovranno necessariamente svolgere i presidi ospedalieri nel nuovo bacino territoriale. La definizione e classificazione che avrà quello di Dolo sarà determinante per il servizio nell’intero bacino centrale della nuova ULSS, proprio per la sua posizione e collocazione geografica ma anche per la sua storia e professionalità ancora presente all’interno dell’Ospedale. La recente modifica alle Schede Ospedaliere appena approvata definitivamente con DGR n° 741 del 27/05/2016, in parte lo riconosce, correggendo alcuni errori di valutazione presenti nelle vecchie le Schede Ospedaliere ed affermando la necessità di un avvio razionale e consono dell’uso delle strutture nel nuovo bacino della nuova “ULSS 3 Serenissima”.
Come già osservato, “Azienda Zero” diventa praticamente un “ente strumentale della Regione”, essendo già stata sperimentata l’esperienza gestionale di questi enti, non può essere considerata positiva. La previsione di affidare la nuova vera gestione e la programmazione dei servizi sanitari e sociali della Regione ad una struttura centralizzata di questo livello, ci porta a formulare un giudizio negativo sulla scelta. L’assenza di partecipazione del Consiglio Regionale e l’estremizzazione del centralismo che tale scelta sembra evidenziare, comporta inoltre l’esclusione di qualsiasi partecipazione politica esterna alla maggioranza di governo. Se aggiungiamo che si tratta della gestione di oltre il 70% del bilancio della Regione, l’impostazione complessiva dell’Azienda Zero (sotto questo profilo) non diventa rassicurante.
Entrando invece nel merito dei vari articoli e disposizioni del PDL 23, proponiamo alcune modifiche che di seguito vengono riportate in corsivo ed evidenziate in colore rosso, per meglio rilevare la proposta all’interno dei singoli articoli. In particolare :

a) art. 15 – Aziende ULSS ed enti del SSR

  • comma 2, lettera f): La ULSS n.12 modifica la propria denominazione in “Azienda ULLS 3 Serenissima”, mantenendo la propria sede legale in Venezia e incorpora le soppresse ULSS 13 Mirano e ULSS 14 Chioggia. Tale accorpamento avverrà contestualmente all’approvazione di un piano di risanamento dei bilanci deficitari delle Aziende ULSS 14 di Chioggia e l’ULSS 12 Veneziana, con scorporo degli oneri derivanti dal Proyect Financing in essere. Il risanamento non ricadrà nel bilancio di gestione della nuova “ULLS 3 Serenissima”, ma sarà oggetto di un finanziamento differenziato ed aggiuntivo. La quota di trasferimenti/abitante della nuova ULSS, corrisponderà alla media di quella trasferita attualmente alle tre Aziende ULSS accorpate, in linea alla media delle altre ULSS nella regione.

b) art. 16 – disposizioni in ordine alla aziende ULSS.

  • comma 1: Le aziende di cui al comma 2 dell’articolo 15 subentrano con successione a titolo universale nelle funzioni. Può essere incluso anche il patrimonio proveniente dalle Aziende ULSS di cui all’art. 15, comma 1, in ragione dell’ambito di competenza. La disponibilità di tali beni per un uso diverso da quello finora avvenuto, avverrà previa valutazione con gli enti locali in cui il patrimonio ha sede, privilegiando il suo riutilizzo ai fini sanitari e sociali, finalizzandolo al territorio, con priorità di riutilizzo per le strutture intermedie e territoriali o distrettuali previste dal PRSS, dalle Schede Ospedaliere e dalla presente legge, prima della sua eventuale riconversione o alienazione.

  • comma 3: La presente legge costituisce titolo per la trascrizione dei beni ai sensi dell’articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.421, ma l’applicazione sarà limitata esclusivamente agli immobili attualmente occupati ed utilizzati ai fini ospedalieri, sanitari e sociali. L’utilizzo diverso degli immobili dismessi, dovrà essere regolamentato e previsto dagli Strumenti Urbanistici Comunali, in accordo con programmazione e pianificazione regionale, nel rispetto della provenienza, delle finalità degli eventuali lasciti, dei vincoli e delle convenzioni in essere.

c) art. 17 – Norma transitoria.

  • comma 3: L’Azienda Zero può subentrare nelle partecipazioni con quote maggioritarie in enti, società e consorzi, detenute dalle cessate Aziende del SSR, al fine della razionalizzazione complessiva delle funzioni e dei relativi costi” (si propone la soppressione dell’intero comma)

d) art. 18 – Funzioni in materia di servizi sociali.

  • comma 1: I bacini delle Aziende ULSS esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge si configurano come Distretti Socio Sanitari delle Aziende ULSS di cui all’art. 15 comma 2, con funzioni di coordinamento tra l’ospedale e la rete territoriale di riferimento, ai sensi della vigente normativa. A tale scopo, la sede di Distretto sarà collocata in strutture ULSS collocate in posizione centrale nel bacino territoriale e meglio funzionali alla rete di riferimento. In ogni Distretto è istituito il Comitato dei Sindaci di cui all’art. 120 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 che farà riferimento, anche nelle funzioni, all’apposito regolamento approvato entro 30 giorni dai Sindaci del bacino territoriale dell’ULSS.

  • comma 2 : Qualora nelle Aziende ULSS esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, fossero presenti più Distretti, questi diventeranno articolazioni del Distretto di cui al comma 1 del presente articolo, con l’obbligatorietà del parere sulle competenze di cui all’art. 120 della L.R. 11 del 13 aprile 2001. In tali articolazioni saranno mantenuti i servizi esistenti all’entrata in vigore della presente legge.

  • comma 3 : Nelle articolazioni di cui al comma 2 del presente articolo viene garantita la presenza dei sindaci dei Comuni il cui territorio rientra nell’area dell’articolazione stessa, mediante la costituzione dell’Assemblea dei Sindaci dell’articolazione che si doterà, entro 30 giorni, di un regolamento per il suo funzionamento.

  • comma 4 : Nell’ambito della propria autonomia organizzativa, la Giunta regionale, nel dettare le linee guida alle Aziende ULSS per la predisposizione degli Atti aziendali, stabilisce i criteri per l’individuazione di ulteriori strutture organizzative con funzioni di supporto al Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale di cui all’art. 16 della L.R. n. 56 del 14 settembre 1994, per un migliore coordinamento dei servizi sociali sul territorio, e nei singoli Comuni.

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